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Euro 2 in Lombardia: Il Tar non rigetta il ricorso
venerdì 29 gennaio 2010
REPUBBLICA ITALIANA - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2965 del 2009, proposto da: Trasportounito-F.I.A.P. Federazione Autotrasporti Professionali, rappresentato e difeso dall'avv. Davide D'Ippolito, con domicilio eletto presso Francesco De Martino in Milano, via Montenapoleone 3;
contro
Regione Lombardia Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Valentina Mameli, Piera Pujatti, domiciliata per legge in Milano, via Fabio Filzi, 22;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Codacons, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Maria Donzelli, con domicilio eletto presso Marco Maria Donzelli in Milano, viale Abruzzi 83;
ad opponendum:
Cna Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Lombarda, Confartigianato Lombardia, rappresentati e difesi dagli avv. Gaetano Morazzoni, Rocco Noviello, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via G. Leopardi 14;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
della delibera della Giunta Regionale del 7.10.09 n. 8/10293;della delibera della Giunta Regionale del 13.10.09 n. 8-10322;del decreto del direttore Generale qualità dell'Ambiente del 14.10.09 n. 10410;del decreto del direttore generale del 20.10.09 n. 10659; delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/7635 del 11.7.2008 così come successivamente modificato ed integrato dalla D.R.G. 29.7.2009 n. 8/9958 e della delibera della Giunta Regionale 2.08.2007 n. 8/5290, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia Presidente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ravvisato che non sussiste il requisito del periculum in mora in quanto il termine di novanta giorni (90) dal 15.10.2009 per l’acquisto di un dispositivo idoneo alla riduzione della massa di particolato, previsto dal decreto D.G. 14.10.2009 n. 10410 è già scaduto;
Ritenuto che l’esame dell’odierna domanda involge la valutazione di complesse questioni, anche di carattere preliminare, per le quali appare più opportuna la trattazione in sede di pubblica udienza di merito;
Considerato, quindi, che - conformemente alla richiesta delle parti di fissazione in un termine breve dell’udienza di merito – il Collegio può fissare l’udienza pubblica dell’odierna causa alla data del 27 aprile 2010;
Ritenuto che non sussistano gli estremi di cui all’art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034;
P.Q.M.
Respinge la domanda cautelare.
Fissa per la decisione nel merito dell’odierno giudizio la pubblica udienza del 27.04.2010.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Ugo De Carlo, Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2010
IL SEGRETARIO
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